Divorzio giudiziale
Il divorzio prevede due percorsi giuridici operativi, divorzio consensuale e divorzio giudiziale. La consensualità va intesa come l’accordo comune tra i coniugi di porre fine al percorso comune di coppia, iniziato col matrimonio. Qualora anche solo un coniuge non sia d’accordo nel richiedere il divorzio, bisogna recarsi in sede giudiziale per discutere termini e condizioni davanti al giudice. Se manca l’accordo tra le parti sarà il giudice a decidere con sentenza sulla base delle condizioni proposte dal singolo coniuge attraverso il proprio avvocato. Il divorzio viene richiesto da uno o entrambi i coniugi nel caso in cui la prosecuzione della convivenza sia diventata intollerabile o tale da recare grave pregiudizio all’educazione dei figli. Nel caso venga stabilito un addebito di colpa per uno dei due coniugi, si producono a suo carico (del coniuge che riceve l’addebito) effetti di ordine patrimoniale ed economico, non può essere attribuito l’assegno di mantenimento ma, se ricorrono i presupposti, solo il diritto agli alimenti, inoltre, vede limitati anche i suoi diritti successori nei confronti del patrimonio dell’altro coniuge in caso di decesso. Il giudice deciderà anche in merito all’affidamento dei figli e al loro mantenimento.
Chi può richiederla:
- Coppie che decidono di divorziare senza un comune accordo.
Come richiederla :
Rivolgersi ad un avvocato di fiducia che guiderà il cittadino nei vari passi da effettuare per richiedere ed ottenere la sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio dal giudice.
Normativa di riferimento
- Legge 54/2006
- Legge 74/1987
- Legge 898/1970.