A chi è rivolto
Chi può richiederlo:
- Coppie che decidono di divorziare consensualmente in presenza o meno di figli.
Come fare
Come richiederlo:
L’accordo di divorzio può essere fatto innanzi ad un avvocato che rappresenti entrambi i coniugi o con un avvocato per parte, ma presupposto fondamentale è che vi sia la consensualità da parte di entrambi i coniugi.
Cosa serve
Cosa si ottiene
Divorzio consensuale con negoziazione assistita
Con la Legge 162/2014, è stata introdotta la possibilità di effettuare in modo semplificato separazioni e divorzi davanti all’Avvocato e davanti all’Ufficiale di Stato Civile, queste due procedure, sono soggette a condizioni e limitazioni, e presupposto fondamentale perché possano attuarsi è che ci sia la consensualità tra coniugi nel richiedere il divorzio. La consensualità va intesa come l’accordo comune tra i coniugi di porre fine al percorso comune di coppia, iniziato col matrimonio. Qualora anche solo un coniuge non fosse d’accordo a richiedere il divorzio, non potrebbe essere attuata la procedura semplificata, ma bisognerebbe recarsi in sede giudiziale per discutere termini e condizioni davanti al giudice per una sua sentenza. Se vi è dunque consenso tra i coniugi, si può usufruire, come stabilito dalla nuova normativa Legge 162/2014 all’art. 6, la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio o divorzio. Questa procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti.
L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti secondo la legge, provvederà alla trasmissione ai Comuni competenti di quanto formulato per la trascrizione nei registri di Stato Civile.
Tempi e scadenze
Accedi al servizio
Puoi ottenere informazioni sul servizio prenotando un appuntamento presso gli uffici.
Condizioni di servizio
Costo:
- Contributo fisso da 43€.
Normativa di riferimento
- Legge 162/2014
- DPR n.396/2000.