PREMESSO CHE Il favismo è la carenza o la riduzione della funzione di un enzima (sostanza in grado di accelerare e facilitare le reazioni chimiche dell’organismo) chiamato glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), ed è il più comune difetto enzimatico umano, presente in oltre 500 milioni di persone nel mondo e 400 mila in Italia.
CONSTATATO che in Sardegna la percentuale dei fabici è altissima e nel territorio comunale risiede un rilevante numero di persone affette da favismo, a seguito della carenza dell’enzima G6PD (c.d. favismo);
RILEVATO che l’ingestione, il contatto o l’inalazione dei loro pollini può causare gravi crisi emolitiche, tali da mettere seriamente in pericolo la vita del soggetto affetto dal deficit di G6PD, se inalano pollini prodotti da campi di fave in fiore o se percepiscono l’odore di detto legume;
CONSIDERATO che:
- la coltivazione di fave in prossimità dei luoghi che tali soggetti frequentano ((case, ambienti di lavoro, di culto, scuole, edifici pubblici, ospedali etc.) costituisce occasione di nocumento per la salute degli stessi;
- la libera iniziativa economica, e non, dei privati possa e debba essere ristretta per ritenuti motivi gravi di interesse generale e atto che l’esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto costituisce interesse generale da soddisfare;
RITENUTO pertanto necessario intervenire in merito, al fine di prevenire ed eliminare i suddetti gravi pericoli, vietando la coltivazione d fave;
VISTI:
- l’art. 13 della Legge 23 dicembre 1978 n° 833;
- l’art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali;
O R D I N A
IL DIVIETO ASSOLUTO DI COLTIVARE FAVE NEL CENTRO ABITATO E LUNGO IL PERIMETRO DEL CENTRO ABITATO IN UNA FASCIA DI 300 METRI;
I PROPRIETARI CE HANNO PIANTATO LE FAVE DEVONO PROVVEDERE ALLO SDRADICAMENTO ENTRO 3 GIORNI DALLA STESSA ORDINANZA.
Trascorso il termine assegnato senza che l’ interessato abbiano ottemperato a quanto sopra ordinatogli, si provvederà all’esecuzione d’ufficio a spese del contravventore, oltre alla conseguente comunicazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice penale, e all’applicazione della Sanzione Amministrativa prevista ai sensi di legge e alla comunicazione alle strutture sanitarie interessate per gli adempimenti di competenza.
L’Ufficio di Polizia Municipale e le forze di Polizia sono incaricate di far osservare la presente ordinanza, con l’intervento se del caso della forza pubblica.
Ai sensi dell’art. 3 della Legge n°241/1990 avverte: Responsabile del Procedimento Agente di PL Sechi Maria Sara.
Contro la presente è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari nel termine di 60 giorni dalla notificazione ( Legge 06/12/1971, n° 1034), oppure in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/1971, n°1199).